Ecobonus 2017, Bonus Ristrutturazioni, Bonus Mobili: tutte le novità della Legge di
Stabilità .
Con l’approvazione in Consiglio dei Ministri della Legge di Stabilità 2017 sono stati confermati ed estesi i benefici fiscali sulla casa, inclusi il bonus ristrutturazioni e l’ecobonus.
Bonus casa: quali novità?
Nel 2017 arriva la novità del cosiddetto “sismabonus” con agevolazioni sull’Irpef fino all’85% del costo sostenuto.
Di seguito ecco quali sono i benefici fiscali nel dettaglio.
Ecobonus 2017: cosa cambia?
Il cosiddetto ecobonus, il beneficio fiscale concesso ai contribuenti che investono nel miglioramento delle prestazioni energetiche della casa, è
stato confermato nella misura del 65% per ben 5 anni, dal 2017 al 2021.
Non è la sola novità, il bonus infatti aumenta e arriva al 70% del costo sostenuto per gli interventi che hanno un’incidenza superiore al 25% della
superficie dell’edificio, arrivando poi al 75% per i lavori volti al miglioramento della prestazione energetica, sia invernale che estiva.
In pratica, quindi, i costi sostenuti per i lavori di efficientamento energetico sonodetraibili dall’Irpef nella percentuale specificata e in 10
rate dello stesso importo.
Ecobonus 2017: chi può ottenerlo?
Possono avere accesso all’ecobonus i contribuenti che investono nella riduzione del fabbisogno energetico fino alla soglia massima di 30mila euro
per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione, 60mila euro per i lavori di riqualificazionedell’involucro di edifici esistenti e per l’installazione di pannelli
solari e 100mila euro per chi effettua lavori di riqualificazione energetica globale.
Inoltre, i contribuenti devono possedere la fattura relativa alle spese sostenute e il bonifico parlante contenente le indicazioni dei dati del
richiedente, il codice fiscale del beneficiario e la causale del versamento.
Bonus ristrutturazioni 2017: quali novità?
Come anticipato, le agevolazioni fiscali sulle ristrutturazioni edilizie sono state confermate dalla Legge di bilancio 2017 per tutto il prossimo anno.
In questo modo, i contribuenti grazie agli incentivi possono detrarre dall’Irpef il 50% delle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione
di immobili adibiti ad uso residenziale, fino ad un limite di spesa pari a 96mila euro per unità immobiliare.
In maniera analoga agli ecobonus, le detrazioni devono essere ripartite in 10 rate annuali.
Bonus Ristrutturazioni: chi può ottenerlo?
Non sono soltanto i proprietari dell’immobile a poter accedere al bonus ristrutturazione, ma anche gli inquilini in affitto, gli usufruttuari e i nudi
proprietari.
Per quanto riguarda gli interventi detraibili, essi sono:
– le opere di manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio,
– la manutenzione straordinaria,
– la ristrutturazione edilizia,
– il risanamento conservativo.
Al fine di usufruire delle agevolazioni sulle ristrutturazioni, come per l’ecobonus, bisognerà essere in possesso della fattura e del bonifico parlante; inoltre sarà
necessario presentare una dichiarazione di ristrutturazione.
Bonus mobili 2017: chi può ottenerlo?
Assieme al bonus ristrutturazioni anche il bonus mobili, che consente di detrarre dall’Irpef il 50% dei costi sostenuti per l’acquisto di arredi e grandi
elettrodomestici per le abitazioni da ristrutturare, è stato prolungato per un anno. Il limite massimo di spesa è di 10mila euro.
I “grandi elettrodomestici” sono considerati gli elettrodomestici di classe non inferiore alla A+; la sola eccezione è il forno, per il quale è
sufficiente la classe A.
Per quanto riguarda le condizioni per poter ottenere il bonus mobili sono analoghe a quelle previste per il bonus ristrutturazioni: quindi fattura,
bonifico parlante e dichiarazione di ristrutturazione.
Sismabonus 2017: come funziona?
Come detto, una delle più importanti novità delle agevolazioni fiscali sulla casa introdotti dalla nuova Legge di Stabilità è il cosiddetto sismabonus.
Si tratta di una detrazione dei costi sostenuti per adeguare alle misure antisismiche gli immobili che si trovano in zone ad alto rischio di terremoto.
La base dalla quale partirà la detrazione è del 50% del costo, tuttavia potrà crescere fino all’80% a seconda della classe di rischio ottenuta grazie agli interventi e addirittura fino all’85%
nel caso in cui i lavori dovessero interessare l’intero condominio.
Come per il bonus ristrutturazione, il tetto massimo di spesa è di 96mila euro.
Detrazione 50% ristrutturazioni, ecco i lavori che non richiedono permessi
Gli interventi di ristrutturazione edilizia, che possono usufruire della detrazione 50% a fini fiscali, non sono tutti uguali. E non sempre hanno la medesima complessità. I cantieri più
difficili, come quelli necessari per il rifacimento di un tetto o degli impianti, per esempio, richiedono permessi e titoli abilitativi particolari (e in alcuni casi anche la notifica
preliminare alla ASL); mentre altri tipi di lavori possono essere eseguiti seguendo un iter più semplice, che richiede da parte del committente una semplice
autocertificazione da allegare alla dichiarazione dei redditi.
Ma quali sono le categorie di lavori di ristrutturazione e di miglioramento di un immobile che, pur rientrando nell’elenco dei lavori fiscalmente detraibili, non
necessitano di permessi, nulla osta e titoli abilitativi (come la DIA o la SCIA)?
Preliminarmente occorre comunque ricordare alcune considerazioni fondamentali per poter beneficiare della detrazione 50% sulle ristrutturazioni. Anzitutto, la condizione necessaria per poter
usufruire del bonus fiscale è quello di avere eseguito ipagamenti dei lavori tramite un bonifico bancario parlante, la cui corretta compilazione è stata oggetto di
un recente post su queste pagine (leggi anche Detrazione 50% ristrutturazioni, cosa scrivere sul bonifico
bancario?)
In seconda battuta, la detrazione 50% (valida dal 26 giugno 2012 fino al 30 giugno 2013) si applica non sulla base della data riportata in fattura, che può dunque essere anche antecedente alla
data del 26 giugno 2012, ma su quella in cui è avvenuto il pagamento tramite bonifico. Invece, gli acconti eventualmente pagati prima del 26 giugno 2012 saranno soggetti a una detrazione del 36%.
Barriere architettoniche, sicurezza, cablaggi: ecco i lavori detraibili che non richiedono permessi
Sinteticamente, possiamo raggruppare in cinque tipologie i
lavorie gli interventi che, pur godendo della detrazione 50%, non richiedono da parte del committente l’ottenimento di permessi edilizi.
1. Interventi per la cablatura di edifici
I lavori di cablatura, ossia quegli interventi rappresentati dall’insieme dei
collegamenti e impianti fisici (cavi, connettori, permutatori, infrastrutture di supporto) che permettono l’interconnessione a livello di rete locale, tipicamente nell’ambito di un edificio o un
gruppo di edifici.
2. Abbattimento delle barriere architettoniche
Non richiedono particolari permessi, in questo ambito di lavori, gli interventi per la realizzazione di un elevatori e
montacarichi. Ricordiamo anche che tutti i lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche beneficiano anche di un regime di IVA agevolata al 4% (per ulteriori dettagli
sulle aliquote IVA da applicare per i lavori edili leggi IVA agevolata ristrutturazioni edilizie: quando al 4%, al 10% e al
21%).
3. Prevenzione incidenti domestici
Moltissimi interventi semplici che consentono la prevenzione degli incidenti domestici possono usufruire della detrazione 50% e non
richiedono permessi particolari. Gli esempi sono moltissimi: si va dall’installazione di un “salvavita” all’impianto elettrico, alla sostituzione di prese elettriche danneggiate, dal rinnovamento
dei tubi del gas all’installazione di dispositivi per la rilevazione precoce di fughe di gas.
4. Sicurezza dell’edificio
Anche i lavori che rientrano del novero della security godono della detrazione 50% e non hanno necessità di nulla osta
preventivi. L’installazione di un portoncino blindato d’ingresso, di un sistema di videosorveglianza (tramite la conversione di un normale citofono in un video citofono), l’applicazione alle
finestre di vetri anti sfondamento, la predisposizione di sistemi di allarme (anche senza fili), telecamere di sicurezza, cancellate e griglie di protezione, sono tutti esempi di lavori per i
quali è possibile richiedere il bonus fiscale.
5. Interventi per il miglioramento della qualità della vita dei portatori di handicap
In questa categoria di interventi da poter fare senza permessi vi è, per esempio, la
sostituzione delle tapparelle ad attivazione manuale con quelle azionate da motorini elettrici o, ancora, l’installazione di servo scale interne per agevolare la salita e la discesa delle persone
con difficoltà deambulatorie tra piani diversi dell’abitazione
Conto Termico, Detrazione 50% e 55% a confronto, una tabella di sintesi
Gli incentivi previsti dal Conto Termico non sono cumulabili con le detrazioni previste dalla legge n. 296/2006 e s.m.i. (la c.d. Detrazione 55%) e dal d.P.R. 917/1986 e s.m.i. (il cosiddetto 36%
ora Detrazione 50%) né con i titoli di efficienza energetica . Ci si pone quindi il problema di quale strumento utilizzare al fine di poter al meglio sfruttare gli incentivi pubblici
esistenti, in quanto il decreto Conto Termico contribuisce alla realizzazione di interventi che possono beneficiare anche di altre forme di incentivi (sul Conto Termico,
consulta il nostro dossier online) .
Come di seguito vedremo è il reddito, a parità di interventi, la principale discriminante attorno alla quale ruota la convenienza della scelta tra il Conto Termico e le detrazioni fiscali
al 55 per cento (consulta il nostro Speciale Dossier Detrazione
55%).
Il Conto Termico presenta molte differenze rispetto alla Detrazione 55%, di esse solo alcune possono considerarsi completamente positive per i potenziali fruitori.
Fra le differenze che sicuramente vanno considerate da evidenziare positivamente vi sono :
1. la riduzione ad un periodo che va dai due a cinque anni del tempo di erogazione dell’agevolazione (era di dieci anni con la Detrazione 55%);
2. la possibilità della fruizione degli incentivi anche da parte della Pubblica Amministrazione;
3. il fatto che la gestione dell’incentivazione venga curata dal GSE, soggetto che ha dato prova di grande efficienza anche nella gestione di pratiche complesse e in periodi
critici, con la conseguenza che il GSE si trova a gestire la quasi totalità dei sistemi di incentivazione miranti a favorire la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili e del risparmio
energetico (Enea svolge il ruolo di struttura tecnica di supporto al GSE);
4. l’incasso diretto degli incentivi e quindi di denaro fresco, rispetto alla possibilità di fruire di una detrazione fiscale, il che sarà
apprezzato soprattutto da Aziende e professionisti e comunque da tutti i Soggetti che non hanno la sicurezza di avere un reddito tale e prolungato nel tempo, che garantisca per ben dieci anni la
possibilità di aver sempre imposte da versare, da cui detrarre i benefici conseguenti all’intervento effettuato;
5. il fatto che la spesa per l’incentivazione ricada non sulla fiscalità generale ma sul costo del mc di gas naturale distribuito;
6. la possibilità di fruire di incentivi di consistente entità percentuale rispetto al valore di acquisto e di installazione degli impianti stessi (ciò solo per gli interventi di
sostituzione o di installazione di caldaie a biomassa o di termo camini o per interventi di solare termico) .
Fra le differenze meno favorevoli ai cittadini si evidenzia:
1. Il fatto che il Conto Termico restringe alla sola Pubblica Amministrazione la possibilità di fruire degli incentivi per la realizzazione di isolamento di pareti, tetti e
pavimenti, la sostituzione di infissi, la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione e l’installazione di sistemi di schermatura e ombreggiamento;
2. La limitatezza delle risorse rese disponibili (pari a 900 milioni all’anno contro gli oltre 2.500 milioni portati in detrazione nel 2010 nel sistema della
Detrazione 55%) ;
3. I limiti prestazionali minimi piuttosto stringenti;
4. la documentazione da presentare sicuramente più corposa (e costosa) di quella richiesta in precedenza per la Detrazione 55%;
5. Il fatto che il Conto Termico per alcuni interventi, prevede di incentivare solo una percentuale della spesa, e impone anche un costo unitario, specifico per unità di misura,
mq, piuttosto che kWt, massimo ammissibile e un valore di incentivo massimo erogabile.
Attesa tale scarsità di risorse sarà fondamentale la capacità di essere tempestivi nell’avvio delle procedure e nell’inoltro della domanda di incentivazione. In ogni caso fino al
30 giugno 2013, gli utenti privati potranno almeno scegliere se avvalersi delle detrazioni del 55%, del Conto Termico o delle ristrutturazioni edilizie (d.P.R. 917/1986), che possono comprendere
anche interventi di risparmio energetico.
Nella tabella seguente (scarica qui la tabella in formato
PDF) è infine riportato un quadro comparativo di raffronto tra Detrazione 50% (36%) , Titoli di efficienza energetica, Detrazione 55% e Conto Termico